(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                          4 settembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico); 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 11; 
  Vista la legge regionale 25  febbraio  2000,  n.  16  (Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. L'art. 11 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n.
27/2012, conosciuto come  decreto  «Cresci  Italia»,  e'  intervenuto
nell'ambito  del  potenziamento   del   servizio   di   distribuzione
farmaceutica al fine di favorire le procedure per l'apertura di nuove
sedi farmaceutiche  e  garantire  una  piu'  capillare  presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, inserendo  l'art.  1-bis  nella
legge  n.  475/1968.  Tale  articolo  prevede  la   possibilita'   di
istituire, in aggiunta alle  sedi  farmaceutiche  spettanti  in  ogni
comune su base demografica (per un numero complessivo  non  superiore
al cinque per cento di queste), farmacie nelle stazioni  ferroviarie,
negli aeroporti civili  a  traffico  internazionale,  nelle  stazioni
marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita'  di
traffico, dotate di servizi alberghieri o  di  ristorazione,  purche'
non risulti gia' aperta una farmacia ad  una  distanza  inferiore  ai
quattrocento metri, nonche' nei centri  commerciali  e  nelle  grandi
strutture con superficie di  vendita  superiore  ai  diecimila  metri
quadrati, purche' non risulti gia' aperta una distanza  inferiore  ai
millecinquecento metri, cioe' in tutte quelle realta'  caratterizzate
da consistenti e continuati flussi di visitatori o utenti. 
  2. Con l'art. 2  della  legge  regionale  28  giugno  2007,  n.  36
(Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica»),  si  e'  provveduto  alla
sostituzione dell'art. 14 della medesima legge, prevedendo il termine
di sei  mesi  dalla  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione   Toscana   (B.U.R.T.)   del   provvedimento   regionale   di
assegnazione per l'apertura di una farmacia di nuova  istituzione,  o
da trasferire  per  decentramento  o  farmacia  succursale,  pena  la
decadenza dall'assegnazione. L'introduzione, da parte del legislatore
regionale nell'esercizio delle proprie competenze in materia, di tale
limite temporale a carattere perentorio, rispondeva all'obiettivo  di
ridurre i tempi necessari all'apertura di un esercizio  farmaceutico,
in quanto la procedura  in  essere  fino  a  quel  momento,  infatti,
prevedendo  la  possibilita'  di  interruzione  del  termine   e   di
concessione di proroghe, consentiva  un  eccessivo  allungamento  dei
tempi, che  poteva  superare  anche  i  tre  anni,  con  il  rischio,
peraltro, che  la  farmacia,  anche  dopo  la  scadenza  del  termine
prorogato, non venisse aperta, ancorche' prevista in pianta  organica
in quanto ritenuta necessaria ai bisogni della popolazione. 
  3. L'art. 11, comma 10, del  decreto-legge  n.  1/2012,  convertito
dalla legge n. 27/2012, dispone inoltre che, fino al 2020,  tutte  le
farmacie istituite ai sensi dell'art. 1-bis della legge  n.  475/1968
siano offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno  sede  e
che, in caso di  rinuncia  da  parte  loro  della  titolarita'  delle
stesse, queste siano dichiarate sede vacante. 
  4.  A  distanza  di  cinque  anni  dal  decreto-legge  n.   1/2012,
convertito dalla legge n. 27/2012, anche in Toscana si evidenziano le
prime manifestazioni di interesse per la attivazione  delle  farmacie
di cui all'art. 1-bis della legge n.  475/1968,  collocabili  appunto
nei luoghi attrattori di grandi flussi di visitatori. 
  5. Le caratteristiche  dei  luoghi  di  collocazione  delle  stesse
riducono fortemente il numero di potenziali locali idonei ad ospitare
la farmacia rispetto  a  quello  presente  nelle  sedi  farmaceutiche
territoriali.  Tale  evidenza,  unita  alla  tempistica  imposta  dal
legislatore regionale per l'apertura  di  una  farmacia  dal  momento
della pubblicazione  sul  B.U.R.T.  del  provvedimento  regionale  di
assegnazione, rischia di  rendere  non  attualizzabile  l'innovazione
introdotta dal legislatore statale, con palese danno per i cittadini. 
  6. Per quanto esposto al punto 5, si  ritiene  pertanto  necessario
introdurre nella legislazione regionale una  diversa  tempistica  per
l'apertura delle farmacie  di  cui  all'art.  1-bis  della  legge  n.
475/1968, individuata in dodici mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
del provvedimento regionale di assegnazione, con  applicazione  anche
ai procedimenti in corso per i  quali  tale  pubblicazione  sia  gia'
intervenuta. 
  7. E' altresi' opportuno tenere conto delle  proposte  pervenute  a
seguito delle consultazioni effettuate sulla presente legge e volte a
rivedere anche la  tempistica  per  le  farmacie  da  trasferire  per
decentramento. 
  8. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Competenze del comune. Modifiche all'art. 14 
                  della legge regionale n. 16/2000 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 14 legge regionale 25 febbraio 2000, n.  16
(Riordino in materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: «o
da trasferire per decentramento» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2000 e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. L'apertura delle  farmacie  istituite  ai  sensi  dell'art.
1-bis della legge n. 475/1968 o da trasferire  per  decentramento  e'
effettuata, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro dodici  mesi
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana
(B.U.R.T.) del provvedimento regionale di assegnazione.».